Istruzione in Italia per stranieri
Il diritto allo studio è inerente alla dignità umana.
L’articolo 34 della Costituzione stabilisce che la scuola è aperta a tutti. Il diritto allo studio è assicurato ad italiani e stranieri in Italia, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla regolarità del soggiorno, anche quando essi non dispongono delle risorse finanziarie necessarie.
Per gli italiani, così come per gli stranieri, il diritto allo studio è funzionale allo sviluppo della persona umana, sia nella dimensione individuale sia sul piano sociale. La disciplina specifica in materia di diritto all’istruzione assicura questo diritto a tutti gli individui, salvo prevedere alcune distinzioni a seconda che si tratti dell’istruzione dei minori o la formazione degli adulti, per i quali, come pure previsto dalle principali fonti internazionali, l’istruzione di grado superiore può non essere necessariamente garantita a tutti. Tuttavia la Costituzione italiana prevede che i capaci e i meritevoli possano raggiungere i gradi più alti degli studi, anche se privi di risorse economiche, provvedendo con concorsi all’assegnazione di borse di studi, assegni alle famiglie ed altre provvidenze (articolo 34, paragrafo 3).
Sia i minori sia gli adulti stranieri sono agevolati nel loro percorso formativo dall’attivazione da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali di servizi e corsi rivolti all’apprendimento della lingua italiana. L’apprendimento dell’italiano come seconda lingua è infatti strumento indispensabile sia per il buon esito dell’inserimento scolastico sia, più in generale, per l’integrazione dello straniero e per la costruzione di un’armoniosa coesione sociale.
La normativa in tema di diritto allo studio per gli stranieri dedica inoltre particolare attenzione all’educazione interculturale da parte della comunità scolastica, che accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra culture, promuovendo iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua di origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni (articolo 38, comma 3, del Testo Unico sull’immigrazione). La scuola infatti costituisce il luogo primario per la costruzione e la condivisione di quei valori comuni che contribuiscono alla formazione di una cittadinanza attiva. In questo contesto l’educazione interculturale coinvolge tutti gli studenti nell’obiettivo comune di acquisire conoscenze e competenze necessarie non solo per la convivenza democratica ma anche per l’inserimento attivo nel mondo del lavoro, della cultura e dell’impegno sociale.
Il diritto all’istruzione per i minori stranieri
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico gratuitamente e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica (articolo 38 del Testo Unico sull’immigrazione) indipendentemente dalla regolarità della condizione del loro soggiorno (articolo 45 del Regolamento di attuazione delle norme del Testo Unico). Inoltre l’obbligo di iscrizione scolastica non viene meno se i genitori del minore siano irregolarmente presenti sul territorio italiano o se questi ultimi presentino, ai fini dell’iscrizione nelle scuole italiane, la documentazione anagrafica del minore richiesta dalla scuola in forma incompleta o non la presentino affatto. In tal caso il minore viene iscritto con riserva. Di conseguenza il diritto allo studio del minore non viene pregiudicato dalla possibilità che i genitori irregolarmente presenti in Italia, all’atto dell’iscrizione del minore a scuola, possano incorrere nella sanzione dell’espulsione o della denuncia, previsti dall’articolo 10-bis del Testo Unico. L’articolo 6, comma 2, specifica infatti che l’esibizione del permesso di soggiorno è esclusa in caso di provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, tra le quali vi è l’iscrizione scolastica. La posizione del minore risulta dunque autonoma rispetto a quella dei suoi familiari irregolarmente presenti in Italia ed essa non impedisce comunque l’esercizio del diritto di accesso all’istruzione di ogni ordine e grado, anche nel caso di scuola dell’infanzia.
I minori stranieri iscritti con riserva perché privi di documentazione anagrafica conseguono quindi i titoli conclusivi dei corsi di studio intrapresi, con i dati identificativi indicati al momento dell’iscrizione.
I minori soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti di norma alla classe corrispondente all’età anagrafica, tranne nei casi in cui:
L’ordinamento degli studi del paese di provenienza dello studente prevede che quest’ultimo sia iscritto ad una classe immediatamente superiore oppure inferiore rispetto alla corrispondente classe nel sistema scolastico italiano;
Le competenze, le abilità e la preparazione dello studente richiedono l’iscrizione ad una classe immediatamente superiore oppure immediatamente inferiore rispetto alla corrispondente italiana;
Lo studente non ha ancora conseguito il titolo di studio necessario per poter accedere alla classe corrispondente all’età anagrafica in Italia.
Al fine di garantire uno sviluppo positivo del processo di apprendimento per tutti e per un’efficace inclusione sociale la ripartizione degli studenti stranieri nelle classi avviene evitando la presenza predominante di studenti stranieri, che può rappresentare al massimo il 30% del totale degli studenti della classe. Questo limite, previsto da una circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), può essere derogato:
quando gli studenti stranieri hanno già padronanza della lingua italiana (ad esempio per stranieri nati in Italia o che hanno iniziato il percorso scolastico in scuole italiane);
quando si tratta di stranieri senza un’adeguata conoscenza dell’italiano che abbiano necessità di un’assistenza specifica;
per ragioni di continuità didattica nel caso di classi già formate nell’anno trascorso;
in assenza di alternative.
Il tirocinio
Il tirocinio o stage è un’esperienza di conoscenza concreta svolta all’interno di un determinato ambito lavorativo, sia pubblico sia privato, di durata limitata e funzionale all’apprendimento e la formazione, volto a far acquisire al tirocinante le competenze necessarie per un sollecito inserimento lavorativo.
Il tirocinio formativo e di orientamento è un contratto diretto a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di studenti, disoccupati, inoccupati e soggetti con particolari vulnerabilità. Si tratta di un rapporto che si instaura tra tre soggetti: ente promotore (che potrebbe essere anche l’Università), azienda ospitante e tirocinante (ad esempio lo studente iscritto all’Università che promuove lo stage).
Esistono due tipologie di stage:
Se il tirocinio si inserisce in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di piani di studio delle università nell’ambito di lauree triennali o magistrali, dottorati di ricerca, di master e di istituti scolastici in genere si tratta di tirocinio curricolare.
Se invece il tirocinio è finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi ed esso è teso a favorire determinate scelte professionali che derivano da una conoscenza diretta del mondo del lavoro, si parla di tirocinio non curricolare.
Il contratto di tirocinio descrive in modo specifico gli obiettivi formativi che il periodo di stage intende realizzare, la durata del rapporto, il nome del tutor interno all’azienda che segue il tirocinante, le modalità con cui il tirocinante sarà seguito dall’azienda, indicando i compiti affidati al tirocinante e gli orari giornalieri in cui egli dovrà compierli, il rimborso mensile previsto e le agevolazioni a cui lo stagista avrà diritto.
Ai tirocini formativi e di orientamento, essendo la materia di competenza delle Regioni, si applicano le discipline regionali, ove esistenti. In mancanza di specifiche disposizioni in materia, trovano applicazione l’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione (D.M. 25 marzo 1998 n. 142).
Con l’accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono state emanate le linee guida in materia di tirocini. Le prescrizioni delle linee guida vengono recepite dalle Regioni con proprie leggi.
Con l'accordo del 5 agosto 2014 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo delle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero”.Il testo delle linee guida dovrà essere recepito dalle regioni entro 6 mesi dalla data dell'accordo. Per saperne di più sul testo delle linee guida vai alla notizia dedicata.
La conversione del permesso di soggiorno
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a 20 ore settimanali e comunque non oltre 1040 ore ogni anno.
Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio può altresì convertire il suo, prima della scadenza, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate dall’annuale decreto di programmazione degli ingressi per motivi di lavoro (ai sensi del D.P.C.M. del 25 novembre 2013) e a condizione che sia presentata idonea documentazione del rapporto di lavoro.
Quando si tratta di lavoro autonomo, il permesso per studio può essere convertito previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio e, se richiesto, della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo necessario, nonché della documentazione comprovante il possesso delle disponibilità finanziarieoccorrenti per l’esercizio dell’attività (articolo 14 del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione).
Sono esenti dalla verifica della sussistenza delle quote e possono essere quindi inviate in ogni momento dell’anno le richieste di conversione:
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;
I cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
I titoli di studio al conseguimento dei quali è possibile chiedere la conversione al di fuori delle quote sono:
Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU per la Laurea magistrale);
Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
Master Universitario di I o II livello (minimo 60 crediti universitari);
Attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale- 60 crediti).
Si ricorda, infine che gli studenti stranieri che conseguono in Italia, un dottorato, un master di I o II livello, una laurea (triennale o specialistica) possono fruire di un anno di soggiorno ulteriore, dopo la scadenza del permesso, durante il quale poter cercare un lavoro e, in presenza dei requisiti, convertire il loro permesso in un permesso per lavoro subordinato o autonomo.
Gli interventi per il diritto allo studio
Ad ulteriore garanzia dell’effettività del diritto allo studio di cui all’articolo 34 della Costituzione, gli stranieri possono concorrere all’assegnazione di misure assistenziali in forma di borse di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi, predisposti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani e altri interventi per il diritto allo studio, anche non destinati alla generalità degli studenti e in condizioni di parità di trattamento con gli studenti italiani (articolo 46, comma 5, del Regolamento di attuazione).
Come affermato dalla Corte costituzionale in tema di diritto allo studio, l’erogazione di benefici per l’accesso a corsi universitari in favore di studenti stranieri non può essere limitato o subordinato al requisito della residenza sul territorio dello stato in quanto:
«[…] Le misure di sostegno in questione trovano il loro fondamento nell’art. 34 della Costituzione che, per assicurare a tutti il diritto allo studio, sancisce che «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi», prevedendo, altresì, che le borse di studio, gli assegni alle famiglie e le altre provvidenze necessarie per rendere «effettivo questo diritto» siano attribuite per concorso. Se la necessità del concorso rende legittima la previsione di forme di graduazione tra gli aventi diritto, esse devono tuttavia sempre avere un nesso con il bisogno e la meritevolezza dello studente: il che non può dirsi per la durata della residenza.»
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07.07.2019 12632