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Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza

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Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza

Cos'è

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

A chi è rivolto

Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.

Come funziona

Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza. È condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti del nucleo familiare, e alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego. Nel caso in cui nel nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare è invece prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale. Quest’ultimo sostituisce il Patto per il lavoro anche nel caso di nuclei che abbiano già sottoscritto con i servizi del Comune un progetto personalizzato, ai sensi del decreto legislativo 147/2017, ovvero qualora i Centri per l’impiego ravvisino la presenza di particolari criticità per cui sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo.

Questi patti possono prevedere l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento del mercato del lavoro e dell’inclusione sociale.

I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l’impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale.

Sono esclusi da questi obblighi:

minorenni;

beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;

beneficiari della Pensione di Cittadinanza;

soggetti di oltre 65 anni di età;

soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale;

soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.

Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini  ISEE), coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori in stato di disoccupazione.

La Pensione di Cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore ai 67 anni.

DECORRENZA E DURATA

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.

Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

QUANTO SPETTA

Il beneficio economico, sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di Cittadinanza, è dato dalla somma di una componente a integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall’ ISEE e dal presente modello di domanda.

La quota A integra il reddito familiare fino a una soglia massima, calcolata moltiplicando 6.000 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC. Nel caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è elevata fino a 7.560 euro moltiplicati per la scala di equivalenza.

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la quota B è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili per il Reddito di Cittadinanza. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, l’importo viene ridotto a 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili.

In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

Il valore dell’ ISEE dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro.

Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1, ovvero fino a un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell’ ISEE.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Non tiene conto, inoltre, dei componenti del nucleo familiare disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, né di componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Domanda

REQUISITI

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio bisogna essere in possesso congiuntamente dei requisiti indicati di seguito.

Requisiti di cittadinanza e residenza

I requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere:

cittadino italiano o dell’Unione Europea;

cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale o apolide;

cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea.

 

È necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente: 

Nessun componente del nucleo, inoltre, deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro;

patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini  ISEE) non superiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;

patrimonio mobiliare (come definito ai fini  ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a:

    • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componentiincrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.
  • Questi massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

  • il reddito familiare non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando 6.000 euro per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è incrementata fino a 7.560 euro per la scala di equivalenza. In ogni caso questa soglia è incrementata a 9.360 euro per la scala di equivalenza qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) ai fini ISEE. Sono detratti i trattamenti assistenziali ivi inclusi e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus Bebè).
  • autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità;
  • navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Per verificare se il proprio  ISEE in corso di validità dà diritto a richiedere il Reddito o la Pensione di cittadinanza è possibile utilizzare il Simulatore presente nella pagina del calcolo dell' ISEE. Se si è già presentata una nuova  DSU, accedendo al portale Inps attraverso il servizio dedicato e poi al servizio  ISEE post-riforma 2015 da questa pagina, è possibile effettuare la simulazione trovando già precompilati i campi del simulatore con i dati della  DSU inoltrata all’Inps.

Compatibilità

Il Reddito di Cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpIe dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell’ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ ISEE (articolo 2, comma 8, decreto-legge 4/2019).

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese fino alla fine dello stesso.

COME FARE DOMANDA

Il beneficio può essere richiesto presentando con il modulo SR180 la domanda di Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza:

presso Poste Italiane;

in modalità telematica, accedendo al portale www.redditodicittadinanza.gov.it;

presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF) o i patronati.

 

Qualora uno o più componenti del nucleo familiare richiedente svolgano attività lavorativa autonoma, d’impresa ovvero subordinata e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l’intera annualità in ISEE, è prevista la comunicazione del reddito presunto, tramite il modello RdC/PdC Ridotto.

Gli obblighi di comunicazione all'istituto

I beneficiari sono tenuti a comunicare all’INPS, tramite il modello RdC/PdC Esteso:

  • le variazioni della situazione lavorativa nelle forme di avvio di un’attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, anche se svolta all’estero, intervenute in corso di fruizione del RdC/PdC;
  • il reddito presunto per l’anno solare successivo, qualora l’attività di lavoro già comunicata si protragga nel corso di tale anno;
  • la sopravvenienza nel nucleo familiare, successivamente alla domanda, di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero;
  • le dimissioni volontarie dal lavoro (fatte salve quelle per giusta causa) di uno o più membri del nucleo;
  • entro 15 giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita del requisito relativo al patrimonio immobiliare e al possesso di beni durevoli.

Per queste comunicazioni obbligatorie occorre utilizzare i moduli SR181 e SR182.

Per verificare invece lo stato della propria domanda è disponibile il servizio presente nel sito Reddito/Pensione di cittadinanza, accessibile da questa scheda.


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10.11.2019 15213

 

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